Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 02/02/2011 (Rv. 616575 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Circostanze che esulano dall'accertamento - Prova - Ammissibilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA
In tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 204 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)