Sez. U, Sentenza n. 2036 del 31/07/1967 (Rv. 329100 - 01)
ELEZIONI - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - PROVVEDIMENTI - NATURA AMMINISTRATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ELEZIONI - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - PROVVEDIMENTI - NATURA AMMINISTRATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I provvedimenti degli uffici elettorali centrali circoscrizionali e dell' ufficio elettorale centrale nazionale hanno carattere amministrativo, conformemente alla natura degli uffici stessi, che non sono istituiti per dichiarare od attuare una volonta di legge attraverso un procedimento in contraddittorio fra piu parti, bensi per svolgere una attivita diretta alla soddisfazione di un interesse generale con la osservanza della legge. Pertanto, tali provvedimenti non sono soggetti a ricorso per Cassazione neanche a norma dell'art. 111 della Costituzione, non avendo essi natura giurisdizionale. (Conf. 2382-63).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)