diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 1938 del 25/01/2017 (Rv. 643506 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Mutuo agevolato a favore di soci di cooperativa edilizia - Tasso debitore - Modificabilità da parte della Regione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643506-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

In tema di mutui agevolati a favore dei soci di una cooperativa per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, l’art. 20 della l. n. 457 del 1978, nello stabilire i limiti massimi di reddito per l'accesso a tali mutui, consente alla regione di modificare il tasso di interesse a seconda delle variazioni nel tempo del reddito del mutuatario e della sua famiglia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la modifica unilaterale, da parte della Regione Puglia, del tasso debitorio dal quattro al nove per cento in ragione dell’aumento del reddito dei mutuatari).

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)