Sez. 1, Sentenza n. 16754 del 04/07/2013 (Rv. 627132 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato munito di procura speciale - Morte della parte prima dell'esecuzione della notificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
I requisiti dell'impugnazione devono sussistere al momento della sua notificazione, segnando essa il raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato; è, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione, ritualmente sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, qualora sopravvenga la morte della parte prima dell'esecuzione della notificazione, determinando tale evento, al pari della morte del difensore, l'estinzione della procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)