Sez. 3, Sentenza n. 420 del 06/02/1976 (Rv. 379068 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CONTENIMENTO DELLE DOMANDE NEI LIMITI DI COMPETENZA - ESPRESSA OD INEQUIVOCA RICHIESTA - NECESSITA - RIFERIMENTO AD ALTRO GIUDIZIO - INSUFFICIENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CONTENIMENTO DELLE DOMANDE NEI LIMITI DI COMPETENZA - ESPRESSA OD INEQUIVOCA RICHIESTA - NECESSITA - RIFERIMENTO AD ALTRO GIUDIZIO - INSUFFICIENZA.*
In caso di cumulo oggettivo di domande, la volonta di contenere il complesso delle proprie istanze entro i limiti di Competenza del pretore adito deve essere espressa o risultare in modo inequivoco dalla citazione, mentre ad esprimere tale volonta non e sufficiente riferirsi ad accertamenti da effettuarsi in giudizio diverso. (nella specie, l'attore aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un debito, nonche al risarcimento del danno da inadempimento, nella misura da determinare in base a quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di spese legali in altro giudizio. Il pretore adito si era dichiarato incompetente per valore, e la Corte ha confermato la decisione, secondo il principio di cui in massima). (V 3176/74, mass n 371674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)