Sez. 3, Sentenza n. 1965 del 19/05/1975 (Rv. 375672 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE IN DUE FASI DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE IN DUE FASI DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*
Il procedimento di denuncia di nuova opera si divide in due fasi: l'una, cautelare, che si chiude con l'ordine, o con il diniego dello ordine, di sospensione della nuova opera; l'altra, successiva, avente per oggetto il merito della controversia, di natura petitoria, se il denunciante ha dedotto in giudizio un suo diritto di proprieta o altro diritto reale di godimento, o di natura possessoria, se il denunciante ha dedotto un suo possesso. Competente per la prima fase e sempre il pretore, a norma dell'art 8 cod proc civ; in ordine alla seconda fase, se e stato dedotto il diritto di proprieta o altro diritto reale di godimento, la Competenza va determinata secondo le regole ordinarie in base al valore della causa, mentre, se e stato dedotto il possesso, il pretore e competente per materia. (V 3035/72, mass n 360793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)