Sez. 2, Sentenza n. 6142 del 21/05/1992 (Rv. 477323 - 01)
Contratti in genere - Simulazione - Prova - Testimoniale | Domanda di simulazione proposta da una delle parti - Limitazioni della prova testimoniale - Riferibilità ai contratti ed agli atti unilaterali recettizi - Estensione alle fatture commerciali - Esclusione.
Contratti in genere - Simulazione - Prova - Testimoniale
Le limitazioni della prova testimoniale della simulazione quando la domanda sia proposta da una delle parti (art. 1417 e 2722 cod. civ.) riguardano i contratti e gli atti unilaterali recettizi (art. 1414 comma primo e terzo) e non le fatture commerciali le quali costituiscono atti giuridici a contenuto partecipativo, prive come tali di contenuto negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)