Sez. 6, Sentenza n. 2147 del 08/10/1979 Ud. (dep. 12/02/1980) Rv. 144325 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - NULLITA - IN GENERE - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - IMPUTATO DETENUTO E NON TRADOTTO - GIUDIZIO IN ASSENZA - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - NULLITA - IN GENERE - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - IMPUTATO DETENUTO E NON TRADOTTO - GIUDIZIO IN ASSENZA - CONDIZIONI.*
Per poter procedere al dibattimento in 'assenzà dell'imputato detenuto e non 'tradottò in udienza, il giudice deve preventivamente accertare se l'omessa presentazione dell'imputato dipenda da una sua rinuncia a comparire ovvero da un fatto a lui non imputabile. In Mancanza di tale accertamento si ha nullita del giudizio, e quindi della sentenza, per violazione del diritto di difesa ex art 185 n 3 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)