Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14971 del 20/07/2016 (Rv. 642116 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Limiti di proponibilità - Dedotta violazione dei limiti temporali ex art. 38 c.p.c. per il rilievo d'ufficio della incompetenza del giudice "a quo" - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è rivolto esclusivamente a risolvere conflitti in tema di competenza inderogabile, sicché non può essere richiesto per denunciare, con riguardo alla declaratoria operata da altro giudice, la violazione dei limiti temporali posti dall'art. 38 c.p.c. per il rilievo d'ufficio della sua incompetenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)