diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3934 del 17/06/1981 (Rv. 414591 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI - CESSIONE DI IMMOBILE A SEGUITO DEL CONCORDATO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CONTENENTE L'ORDINE AL TERZO LOCATARIO DELL'IMMOBILE, DI RICONSEGNARLO AL LIQUIDATORE - NATURA - RECLAMABILITA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414591-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI - CESSIONE DI IMMOBILE A SEGUITO DEL CONCORDATO - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CONTENENTE L'ORDINE AL TERZO LOCATARIO DELL'IMMOBILE, DI RICONSEGNARLO AL LIQUIDATORE - NATURA - RECLAMABILITA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

Nel concordato preventivo, il decreto, con il quale il giudice delegato ordini ad un terzo, locatario di immobile ceduto con il concordato medesimo, la riconsegna del bene al liquidatore, integra un provvedimento decisorio su posizioni di diritto soggettivo, adottato al di la dei limiti dei poteri concessi dalla legge al predetto giudice. Tale provvedimento, pertanto, non e suscettibile di reclamo al tribunale fallimentare, ma puo essere solo impugnato direttamente con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione (salva restando l'Azione di nullita). (V 6083/78, mass n 395908).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)