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Sez. 2, Sentenza n. 11407 del 12/11/1998 (Rv. 520634 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Costituzione - Atto formale - Necessità - Esclusione - Edifici distinti, appartenenti a proprietari diversi, ma opere comuni al sevizio di essi - Sufficienza - Partecipazione di un estraneo alle delibere e spese di un condominio - Sufficienza per l'acquisto della qualità di condomino - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520634-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

La costituzione di un condominio, pur non necessitando di un atto formale, e pur essendo configurabile anche tra edifici strutturalmente autonomi, appartenenti ciascuno a singoli soggetti, necessita tuttavia che vi siano opere comuni, pur se distaccate (parco, viali di accesso, fogne), destinate al loro godimento e servizio, mentre non è configurabile se un soggetto estraneo partecipa all'attività assembleare e alle spese di un condominio, pretendendo perciò di esser rimborsato per le spese a sua volta affrontate per la sua esclusiva proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)