Sez. 2, Sentenza n. 11407 del 12/11/1998 (Rv. 520634 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Costituzione - Atto formale - Necessità - Esclusione - Edifici distinti, appartenenti a proprietari diversi, ma opere comuni al sevizio di essi - Sufficienza - Partecipazione di un estraneo alle delibere e spese di un condominio - Sufficienza per l'acquisto della qualità di condomino - Esclusione - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
La costituzione di un condominio, pur non necessitando di un atto formale, e pur essendo configurabile anche tra edifici strutturalmente autonomi, appartenenti ciascuno a singoli soggetti, necessita tuttavia che vi siano opere comuni, pur se distaccate (parco, viali di accesso, fogne), destinate al loro godimento e servizio, mentre non è configurabile se un soggetto estraneo partecipa all'attività assembleare e alle spese di un condominio, pretendendo perciò di esser rimborsato per le spese a sua volta affrontate per la sua esclusiva proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)