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Sez. 3, Sentenza n. 19536 del 05/02/2015 Ud. (dep. 12/05/2015) Rv. 263560 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Collaboratore di giustizia - Mancata tempestiva acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione - Invalidità dell'esame dibattimentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263560-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE

L'art. 16 sexies D.L. n. 8 del 1991, conv. in L. n. 82 del 1991 (introdotto dalla L. n. 45 del 2001) nel prevedere in sede di esame del collaboratore di giustizia l'obbligo del giudice di acquisire, su richiesta di parte, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, non ricollega alcuna conseguenza, sul piano della validità o dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in giudizio, alla mancata o intempestiva acquisizione del verbale medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 sexies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)