diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 18 del 16/11/1989 Cc. (dep. 15/01/1990) Rv. 183004 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - REATO CONTINUATO - SCINDIBILITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'INDULTO - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986 N. 865 - VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI CHE RIDUCONO LA MISURA DELL'INDULTO - CONSIDERAZIONE DELLE CONDANNE PER REATO ESCLUSO DALL'INDULTO E UNIFICATO PER CONTINUAZIONE AD ALTRI IN RELAZIONE AI QUALI IL CONDONO SIA APPLICABILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183004-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - REATO CONTINUATO - SCINDIBILITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'INDULTO - D.P.R. 16 DICEMBRE 1986 N. 865 - VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI CHE RIDUCONO LA MISURA DELL'INDULTO - CONSIDERAZIONE DELLE CONDANNE PER REATO ESCLUSO DALL'INDULTO E UNIFICATO PER CONTINUAZIONE AD ALTRI IN RELAZIONE AI QUALI IL CONDONO SIA APPLICABILE - NECESSITÀ.*

In tema di applicazione di indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione (sia nell'ipotesi in cui a cagione del titolo alcuni fra i reati unificati siano esclusi ed altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni dei reati siano stati commessi prima ed altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di concessione del condono), il reato continuato, a meno che diverse Disposizioni al riguardo siano dettate nello specifico provvedimento di clemenza, va scisso, al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano. Con riferimento all'indulto concesso con d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, nella valutazione dei precedenti penali di cui all'art. 6, comma terzo, del detto decreto, deve tenersi conto della condanna per il reato escluso oggettivamente dall'indulto, che sia stato unificato per continuazione ad altre fattispecie criminose in relazione alle quali il condono sia applicabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 863 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)