Sez. 2, Ordinanza n. 42588 del 12/10/2005 Cc. (dep. 24/11/2005) Rv. 232609 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Investigazioni difensive - Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico - Rilascio di documentazione conservata presso i privati - Possibilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)