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Sez. 1 - , Sentenza n. 89 del 04/01/2017 (Rv. 643019 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DELL'ATTORE | Pluralità di convenuti - Decorrenza - Dalla prima notifica dell'atto di citazione - Sussistenza - Contrario principio introdotto nel rito societario - Irrilevanza - Fondamento - Giudizio di appello - Applicabilità dello stesso principio - Conseguenze - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643019-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DELL'ATTORE

In relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l'introduzione del modello processuale speciale del cd. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore, di cui all’art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla "ratio" del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione; tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 2, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)