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Sez. L, Sentenza n. 3015 del 23/06/1989 (Rv. 463192 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE ATTRAVERSO L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO CON LA QUALIFICA DI APPRENDISTA - INSTAURAZIONE IN CONCRETO DI UN RAPPORTO DI APPRENDISTATO - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI TALE RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463192-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE ATTRAVERSO L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO CON LA QUALIFICA DI APPRENDISTA - INSTAURAZIONE IN CONCRETO DI UN RAPPORTO DI APPRENDISTATO - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI TALE RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - OGGETTO.*

L'assunzione in servizio di un lavoratore con la qualifica di apprendista, ancorché effettuata attraverso l'ufficio di collocamento, non comporta di per sè l'instaurazione, in concreto, di un rapporto di apprendistato e, pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista allo scopo di farlo divenire lavoratore qualificato. (Conf 6236/86, mass n 448497; (Conf 2555/85, mass n 440369).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 1, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 3 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)