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Sez. 1, Sentenza n. 18121 del 05/06/2026 (Rv. 678833-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Regione Lazio - “Benefit” ambientale collegato all’esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti ex art. 29, comma 2, l.r. n.27 del 1998 - Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune sede dell’impianto - Opposizione del gestore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678833-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di oneri per la mitigazione ambientale, spetta al giudice ordinario e non a quello tributario la giurisdizione sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti.

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Legge Reg. Sicilia 22/12/2005 num. 19 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)