Sez. 1 - , Ordinanza n. 3652 del 12/02/2021 (Rv. 660495 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI | Occupazioni abusiva - Art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Canone maggiorato e sanzione amministrativa - Cumulabilità - Fondamento.
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI
In tema di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento e la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui rispettivamente alle lett. g) e g-bis) dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo vigente "ratione temporis", sono tra loro cumulabili, atteso che, come emerge dal tenore letterale delle disposizioni, la quantificazione della sanzione discende direttamente dalla commisurazione dell'indennità ed esse soddisfano esigenze differenti, essendo la prima volta ad assicurare il pagamento dell'indennità a ristoro del canone che avrebbe dovuto essere versato in caso di occupazione autorizzata quale corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale del bene pubblico, e la seconda rivestendo un esclusivo carattere sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. G, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. GBIS, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)