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Sez. L, Sentenza n. 4855 del 01/10/1984 (Rv. 436772 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE - AMMISSIONE - IN GENERE - IN SEDE DI GRAVAME ED IN FAVORE DELLA PARTE NON ABBIENTE RIMASTO SOCCOMBENTE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE PER OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE IN TALE GRADO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - RIMEDI ESPERIBILI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436772-01

PATROCINIO STATALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE - AMMISSIONE - IN GENERE - IN SEDE DI GRAVAME ED IN FAVORE DELLA PARTE NON ABBIENTE RIMASTO SOCCOMBENTE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE PER OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE IN TALE GRADO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL GRAVAME - RIMEDI ESPERIBILI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la concessione del beneficio del gratuito patrocinio, in Sede di gravame ed in favore della parte non abbiente rimasta soccombente in primo grado, secondo la previsione degli artt. 11 e 13 della legge 11 agosto 1973 n. 533, non è esclusa dalla circostanza che il beneficio medesimo non sia stato chiesto in primo grado, ovvero, richiesto, sia stato accordato e poi revocato senza contestazione alcuna, tenuto conto che la relativa istanza al giudice di secondo grado si pone su un piano autonomo e trova esclusivo presupposto, oltre che nel suddetto requisito della non abbienza, nella non manifesta infondatezza delle ragioni della impugnazione. Peraltro, qualora il giudice d'appello, erroneamente ritenendo detta circostanza preclusiva del gratuito patrocinio in fase di gravame, dichiari inammissibile la domanda, la relativa statuizione, la quale investe un beneficio estraneo all'oggetto della controversia ed è inquadrabile fra i provvedimenti camerali di cui agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., resta revocabile e reclamabile davanti allo stesso giudice di merito, e non denunciabile con ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado. (V 1347/80, mass n 404872).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)