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Sez. 6, Sentenza n. 8971 del 17/01/2007 Cc. (dep. 01/03/2007) Rv. 235920 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Annullamento da parte del tribunale del riesame di ordinanza cautelare emessa da giudice ritenuto incompetente - Interesse al ricorso - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2007-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235920-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

Qualora il tribunale del riesame abbia annullato, per insussistenza delle esigenze cautelari, un provvedimento applicativo di misura cautelare personale, dopo avere ritenuto l'incompetenza del giudice che l'abbia emesso, il P.M., pur non potendo sortire dal suo eventuale annullamento l'investitura del medesimo giudice, oramai dichiarato incompetente con decisione inoppugnabile ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., ha interesse a ricorrere avverso la relativa ordinanza, al fine di evitare la formazione del giudicato interno sulla sussistenza delle esigenze cautelari, che potrebbe pregiudicare la decisione sul punto del giudice indicato come competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)