Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 23/06/1969 (Rv. 341642 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO ERMENEUTICO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO ERMENEUTICO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO.*
Nel caso in cui le parole usate dalle parti non siano idonee a fornire gli elementi indispensabili per determinare l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, e applicabile il criterio, avente carattere sussidiario, stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 cod.civ., secondo cui, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento, anche successivo alla conclusione del contratto. (Conf. 1048-67, massima n.327401 395-67, massima n.326303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)