Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Art. 787 Vendita di mobili
1. Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.116
2. Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
Art. 788 Vendita di immobili
1. Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.116
2. Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
3. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.116
4. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.116
Art. 789 Progetto di divisione e contestazioni su di esso
1. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
2. Il decreto e' comunicato alle parti.
3. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
4. In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
Art. 790 Operazioni davanti al notaio
1. Se a dirigere le operazioni di divisione e' stato delegato un notaio, questi da' avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
2. Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
3. Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
4. Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e' comunicato dal cancelliere.
5. Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Art. 791 Progetto di divisione formato dal notaio
1. Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
2. Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
3. Il giudice provvede come all'ultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.
4. L'estrazione dei lotti non puo' avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
Titolo VI. Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
Art. 792 Deposito del prezzo
1. L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.
2. Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Art. 793 Convocazione dei creditori
1. Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
Art. 794 Provvedimenti del giudice
1. All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.
Art. 795 Espropriazione
1. Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
2. La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
3. L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
4. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
5. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Titolo VII. Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere
Art. 796
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 797
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 798
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 799
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 800
LA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO83
Art. 801
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 802
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 803
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 804
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Art. 805
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 21883
Titolo VIII. Dell'arbitrato
Capo I. Della convenzione d'arbitrato
Art. 806 Controversie arbitrabili
1. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
2. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Art. 807 Compromesso
1. Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
2. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.