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Sez. 1, Sentenza n. 705 del 02/02/1996 Cc. (dep. 07/03/1996) Rv. 203890 - 01

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta - Allegazione di documentazione atta a provare la possibilità di lavoro - Necessità - Esclusione - Decreto di inammissibilità della richiesta, motivato con la mancata indicazione dell'attività lavorativa da svolgere - Illegittimità.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203890-01

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario non prevede alcun obbligo di allegare alla richiesta documentazione atta a costituire prova della possibilità di lavoro dell'interessato (documentazione che, d'altra parte, ben può essere prodotta anche all'udienza camerale, soggetta alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.), è da considerare illegittima la declaratoria di inammissibilità di detta richiesta, pronunciata sull'assunto della mancata indicazione dell'attività lavorativa che il richiedente avrebbe svolto, in caso di concessione del beneficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)