Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 02/05/1991 (Rv. 471928 - 01)
Personalità (diritti della) - Riservatezza - Immagine - In genere | Divulgazione del ritratto di una persona notoria - Liceità - Condizioni - Divulgazione a fini pubblicitari - Autorizzazione dell'interessato - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Obbligo di risarcimento del danno - Sussistenza - Rilevanza della notorietà della persona a fini risarcitori - Criteri.
Personalità (diritti della) - Riservatezza - Immagine - In genere
La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)