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Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006 (Rv. 586876 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Accordi modificativi delle modalità di esecuzione - Necessità della forma scritta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586876-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

In tema di forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di un contratto per il quale sia prevista dalla legge la forma scritta "ad substantiam", gli accordi riguardanti l'esecuzione del contratto si possono stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)