Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 127 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8354
- Regione molise
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- Inabilità temporanea assoluta per infortuni e malattie professionali
- Legge regionale 23 aprile 1975
- Riconoscimento di una indennità
- Rientra nell'assistenza sociale (e non nella beneficenza)
- Identità sostanziale con legge di altra regione già dichiarata illegittima
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo d'inabilità temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di contributo assistenziale per le loro famiglie, rientra nella materia dell'assistenza sociale, non contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle trasferite alla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario. È illegittima, pertanto, la legge regionale molisana 5 marzo 1975-23 aprile 1975 che prevede la concessione di tale assegno. - S. nn. 92/1976, 139/1972, 126/1976.
Norme impugnate
- legge regionale Molise 23 aprile 1975
Parametri
- art. 117 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del Molise il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975, recante "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di contributo assistenziale per le loro famiglie", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 maggio 1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1975.
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio regionale del Mouse, nella seduta del 23 aprile 1975, riapprovava nel medesimo testo, già rinviato dal Governo, un disegno di legge con il quale si concede ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni un assegno giornaliero di lire 2.000, per un massimo di 180 giorni, per inabilità temporanea assoluta derivante da infortuni sul lavoro o da malattia professionale, purché essi non siano titolari di un reddito superiore a lire 1.200.000 annue.
Avverso tale disegno di legge la Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente autorizzata, ha proposto ricorso a questa Corte, chiedendo che ne venga dichiarata l'illegittimità costituzionale per i seguenti motivi
1) violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 38 della Costituzione, in quanto l'assegno accordato s'inquadra nella materia delle assicurazioni sociali per invalidità o infortunio, che non rientra fra quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117 della Costituzione, sibbene, a norma del penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione stessa "agli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".
D'altra parte il limite di reddito non superiore a lire 1.200.000 annue, non può valere a far rientrare il concesso contributo nella materia dell'assistenza e beneficenza, per la quale la Regione è competente, dato che in una economia prevalentemente e sostanzialmente povera, qual è quella del Molise, come ammette la stessa Regione, un reddito fino a lire 1.200.000 annue non può significare uno stato di indigenza.
2) Violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto manca una valida copertura per gli oneri derivanti nell'esercizio in corso ed in quelli successivi, non potendosi ritenere tale la previsione di utilizzazione delle disponibilità del fondo di cui all'art, 9 della legge finanziaria regionale n. 281 del 1970 che appare meramente fittizia.
Dopo gli adempimenti di legge, il ricorso viene ora alla cognizione della Corte, sulla base delle conclusioni della sola Avvocatura dello Stato, non essendovi stata costituzione da parte della Regione Molise.
:
Il ricorso è fondato.
Come già questa Corte ha affermato, dichiarando illegittima, con la recente sentenza n. 92 del 21 aprile 1976, la legge della Regione Abruzzo, approvata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975, recante "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di contributo assistenziale per le loro famiglie" un siffatto assegno non può che inquadrarsi nella materia dell'assistenza sociale, non contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle trasferite alla competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario.
Ovviamente altrettanto deve dirsi per l'assegno, del tutto analogo, contemplato dalla legge della Regione Molise, oggetto del presente giudizio, anche in conformità con i criteri differenziali tra le materie "beneficenza" ed "assistenza sociale" enunciati nella sentenza di questa Corte n. 139 del 1972 e riconfermati con la sentenza di pari data n. 126.
Conseguentemente, senza che occorra passare all'esame del secondo motivo, manifestamente assorbito, il ricorso deve essere accolto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise approvata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975, recante: "Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di contributo assistenziale per le loro famiglie", impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze