Sez. 2, Sentenza n. 210 del 31/01/1968 Ud. (dep. 03/04/1968) Rv. 107463 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - SUPERFLUITA DELLA PRESENZA DELL'IMPUTATO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - SUPERFLUITA DELLA PRESENZA DELL'IMPUTATO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
Il principio della specialita della estradizione, in virtu del quale e fatto divieto di giudicare l'estradato per fatti anteriori e diversi da quelli compresi nel decreto di estradizione, non e causa di improcedibilita dell'Azione penale nel caso in cui la presenza fisica dell'imputato non assume particolare interesse per l'Esercizio della Azione stessa, purche siano osservate le norme sulla notificazione degli Atti e sia rispettato il diritto di difesa. (Conf.105519, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)