Sez. U, Sentenza n. 2487 del 08/04/1983 (Rv. 427349 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, A SEGUITO DELLA LEGGE N. 559 DEL 1966 - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CITATA LEGGE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATORE - RAPPORTO DI LAVORO CESSATO PRIMA DI DETTA DATA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, A SEGUITO DELLA LEGGE N. 559 DEL 1966 - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CITATA LEGGE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATORE - RAPPORTO DI LAVORO CESSATO PRIMA DI DETTA DATA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
L'istituto poligrafico dello stato ha assunto la qualità di ente pubblico non economico per effetto del nuovo ordinamento introdotto con la legge 13 luglio 1966 n. 559, mentre in precedenza aveva la natura di ente pubblico economico. Ne consegue che le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti di detto istituto spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando tale rapporto, essendo in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, si sia trasformato da rapporto d'impiego privato in rapporto d'impiego pubblico, mentre restano devolute alla cognizione del giudice ordinario quando il rapporto stesso sia cessato prima di quella data. (Conf 5560/81, mass n 416283; (Conf 3408/81, mass n 413995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/04/1978 num. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)