Sez. L, Ordinanza n. 13688 del 22/05/2025 (Rv. 675572-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav. - Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Contratto di agenzia convertito in contratto di lavoro subordinato - Media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
La retribuzione globale di fatto del lavoratore licenziato, rilevante per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav., deve essere commisurata a quella che egli avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare, assumendo come parametro la retribuzione base ed i compensi di carattere continuativo legati alle modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, di modo che, in caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato di un contratto di agenzia, è coerente con la funzione dell'anzidetta indennità il calcolo dell'ultima retribuzione globale effettuato sulla media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)