Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Art. 1
1. L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla regione.
2. L'osservatorio fitopatologico continuera' a provvedere in base alle direttive degli organi statali al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.
3. Si intendono altresi' trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, gia' passati alle dipendenze della medesima, in virtu' dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.
4. Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:
a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;
b) la sperimentazione agraria.
5. Resta altresi' escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative gia' ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.
Art. 2
1. Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.
2. A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.
3. La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
1. Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 41. - CARUSO