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Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:

Art. 1

1. L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla regione.

2. L'osservatorio fitopatologico continuera' a provvedere in base alle direttive degli organi statali al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

3. Si intendono altresi' trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, gia' passati alle dipendenze della medesima, in virtu' dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

4. Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:

  1. a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

  2. b) la sperimentazione agraria.

5. Resta altresi' escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative gia' ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.

Art. 2

1. Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.

2. A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.

3. La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 41. - CARUSO