Sez. 2, Sentenza n. 6919 del 11/04/1973 Ud. (dep. 13/10/1973) Rv. 125174 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - IMMEDIATEZZA DELLA VIOLENZA O MINACCIA DOPO LA SOTTRAZIONE - NOZIONE - ESIGENZA DI NESSO CRONOLOGICO E PSICOLOGICO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - IMMEDIATEZZA DELLA VIOLENZA O MINACCIA DOPO LA SOTTRAZIONE - NOZIONE - ESIGENZA DI NESSO CRONOLOGICO E PSICOLOGICO.*
La locuzione 'immediatamente dopo la sottrazioné, ai fini del delitto di rapina impropria, comporta l'esigenza di un nesso non soltanto cronologico ma anche psicologico. Se il primo nesso non deve essere inteso nel senso letterale della Mancanza di alcun intervallo cronologico tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia, e necessario peraltro (nesso psicologico) , nello stesso ambito del concetto di flagranza o di cui all'art 237 cod proc pen, che il rapporto di immediatezza temporale sia collegato finalisticamente con l'intenzione del reo di perseguire gli scopi previsti dal disposto dell'art 628 comma secondo cod pen: in altri termini, la rapina impropria richiede che l'uso della violenza o della minaccia trovi il suo addentellato strumentale con la fase esecutiva del delitto di furto, in rapporto di diretta accessione temporale ed in vista del conseguimento di almeno uno degli scopi contemplati dalla norma penale. (V 121992, anno 1972, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)