Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 17/07/1969 (Rv. 342291 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DA IMPUGNARE - FORMALITA A PENA DI NULLITA - ESCLUSIONE - CERTEZZA DELLA INFORMAZIONE DELLE PARTI - SUFFICIENZA - VISTO DEI DIFENSORI SUL BIGLIETTO DI CANCELLERIA - AVVENUTA COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DA IMPUGNARE - FORMALITA A PENA DI NULLITA - ESCLUSIONE - CERTEZZA DELLA INFORMAZIONE DELLE PARTI - SUFFICIENZA - VISTO DEI DIFENSORI SUL BIGLIETTO DI CANCELLERIA - AVVENUTA COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA.*
Per comunicazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine entro il quale va proposto il regolamento di Competenza, non occorrono formalita prescritte a pena di nullita, purche risulti in modo sicuro che la comunicazione, comunque eseguita, abbia raggiunto lo scopo cui era destinata e si abbia percio la certezza che le parti siano state debitamente informate dell'esistenza del provvedimento, onde possano regolare la loro successiva attivita. A tal fine il visto dei patroni delle parti, apposto in calce o a margine del biglietto di cancelleria (art.133 e 136 cod.proc.civ.) vale per avvenuta comunicazione. (V. 1467-66, massima n.322922 719-66, massima n.321444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)