diritto.io

Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Testo in vigore al

Art. 343

1. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto gia' in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorita' competente, presentando una perizia suppletiva che servira' di base ad una distinta sottomissione o ad un appendice al contratto principale.

Art. 344

1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore e' obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di la' di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In questo caso sara' all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

Art. 348

1. L'appaltatore non puo' pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale un concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

3. Frattanto la impresa non potra' sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.