Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (quinta sezione)
12 marzo 1987
Nelle cause riunite 244 e 245/85,
Cerealmangimi SpA, con sede in Roma, via Di Sassoferrato, 11, con gli avvocati Paolo De Caterini e Giovanni Rosso, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Charles Turk, 4, rue Nicolas-Welter,
e
Italgrani SpA, con sede in Roma, via Di Sassoferrato, 11, con gli avvocati Paolo De Caterini e Mario Porzio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Charles Turk, 4, rue Nicolas-Welter,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Giuliano Marenco, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto l'annullamento della decisione 22 marzo 1985, REM 40/84, con cui la Commissione, pronunciandosi su una domanda presentata dall'Italia, ha constatato che lo sgravio degli importi compensativi monetari non era giustificato in un caso particolare,
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, G. Bosco, U. Everling, R. Joliét e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore
vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 ottobre 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 25 novembre 1986,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 5 agosto 1985, le società Cerealmangimi SpA e Italgrani SpA, con sede in Roma, hanno presentato, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento della decisione 22 marzo 1985, con cui la Commissione, pronunziandosi su una domanda presentata dalla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 13, 1o comma, del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), ha constatato che lo sgravio degli importi compensativi monetari non era giustificato in tale caso particolare. Con ordinanza 4 giugno 1986, la Corte ha disposto la riunione delle due cause.
punto 2
Per quanto riguarda gli antefatti della causa, la normativa comunitaria in vigore ed i mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono qui di seguito menzionati solo nella misura necessaria per consentire alla Corte di esporre il suo iter logico.
punto 3
Le società ricorrenti effettuavano, dal 5 ottobre 1981 all'8 giugno 1982, una serie di operazioni commerciali in virtù di autorizzazioni rilasciate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo e comportanti la possibilità di ricorrere ai sistemi di compensazione per equivalenza e di esportazione anticipata. Esse procedevano ad esportazioni anticipate di prodotti cerealicoli trasformati dall'Italia verso paesi terzi ed appuravano tali operazioni di perfezionamento attivo mediante l'importazione di prodotti di base (grano duro) che erano immessi in libera pratica in Italia. Ma questo grano duro, contemporaneamente alla sua immissione in libera pratica, costituiva oggetto di una dichiarazione di esportazione verso due altri Stati membri.
punto 4
Le autorità doganali italiane, dopo aver ritenuto in un primo momento che quest'ultima operazione rientrasse nel campo d'applicazione dell'art. 20 del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1) e non comportasse quindi la riscossione di importi compensativi monetari, adottavano, su domanda della Commissione, un diverso atteggiamento e chiedevano alle ricorrenti di prestare garanzia per il totale degli importi compensativi monetari esigibili.
punto 5
Il 23 novembre 1984, il governo italiano invocava l'art. 13, 1° comma, del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, a quella data in vigore, che stabilisce:
« si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino nessuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato (...) ».
Sulla base di tale testo, esso presentava alla Commissione una domanda intesa ad accertare se fosse giustificato, nella fattispecie, concedere lo sgravio degli importi compensativi monetari. In data 22 marzo 1985, la Commissione dichiarava che lo sgravio degli importi compensativi monetari relativi alle esportazioni di grano duro effettuate dalle due società italiane nelle condizioni sopra precisate non era giustificato.
punto 6
Questa decisione costituisce oggetto dei presenti ricorsi. Sulla base delle memorie presentate dalle società ricorrenti e delle osservazioni da esse formulate nel corso della trattazione orale, i loro argomenti possono, in definitiva, essere analizzati nel modo seguente:
a) Le ricorrenti invocano anzitutto l'illegittimità del loro assoggettamento agli importi compensativi monetari per l'operazione controversa: a loro parere, l'art. 20 del regolamento n. 1371/81 le esonerava dal versamento degli importi compensativi monetari.
b) Esse sostengono poi che tre serie di fatti devono essere considerate dalla Commissione come « circostanze particolari » che possono dar loro titolo allo sgravio dei diritti di cui all'art. 13, 1o comma, del regolamento n. 1430/79 sopra menzionato:
si fa valere anzitutto il fatto che, in violazione del divieto di discriminazione, altre imprese comunitarie hanno beneficiato, in situazioni analoghe, di un esonero dagli importi compensativi monetari;
si menzionano poi le esitazioni dei servizi doganali italiani e della Commissione stessa, che hanno cambiato atteggiamento nella loro interpretazione della normativa in vigore;
si fa riferimento infine al turbamento che è stato apportato ai rapporti contrattuali e commerciali che si erano istituiti tra le ricorrenti e gli operatori economici ai quali esse hanno consegnato il grano duro.
e) Esse contestano infine la motivazione della decisione impugnata con cui la Commissione addebita loro una negligenza.
punto 7
Bisogna quindi esaminare successivamente i vari mezzi sopra analizzati.
Sentenza › Sull'asserita illegittimità della decisione che assoggetta le ricorrenti al pagamento degli importi compensativi monetari
punto 8
Le ricorrenti sostengono innanzitutto che l'art. 20 del regolamento n. 1371/81 esonerava l'operazione controversa dal pagamento degli importi compensativi monetari.
punto 9
Occorre esaminare se, nei confronti di una decisione della Commissione con cui si rifiuta il beneficio di uno sgravio dei diritti ai sensi dell'art. 13, 1° comma, del regolamento n. 1430/79 sopra menzionato, le ricorrenti possano valersi utilmente di un mezzo basato sull'asserita illegittimità della decisione che le ha assoggettate al pagamento degli importi compensativi monetari per l'operazione controversa.
punto 10
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 costituisce « una clausola equitativa generale destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al momento dell'adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa particolare » (sentenza 15 dicembre 1983, causa 283/82, Papierfabrik Schoellershammer, Racc, pag. 4219; sentenza 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli, Racc. pag. 1633).
punto 11
Ne deriva che le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 hanno come solo obiettivo di consentire, quando sono soddisfatte talune circostanze particolari, ed in mancanza di negligenza o di simulazione, di esonerare determinati operatori economici dal pagamento dei diritti da essi dovuti, e non di contestare il principio stesso dell'esigibilità del debito.
punto 12
Spettava quindi alle ricorrenti, e spetta loro ancora se esse ritengono che le condizioni siano tuttora soddisfatte, di deferire al giudice italiano competente una decisione delle autorità doganali italiane che le assoggetti al pagamento degli importi compensativi monetari controversi, se, a loro parere, una tale imposizione è incompatibile col diritto comunitario. In occasione di una simile controversia, il giudice nazionale può, del resto, rinviare alla Corte ogni questione relativa all'interpretazione o alla validità del diritto comunitario, la cui soluzione gli sembri utile al fine di emettere la propria sentenza.
punto 13
Da quanto sopra risulta che le ricorrenti possono far valere utilmente, nei confronti della decisione impugnata, solo mezzi miranti a dimostrare, nella fattispècie, l'esistenza di circostanze particolari, nonché la mancanza di negligenza o di simulazione da parte loro, e non mezzi miranti a dimostrare l'illegittimità di una decisione che le assoggetti al pagamento dei diritti controversi, anche se la decisione impugnata della Commissione si è dilungata, senza pertinenza, su quest'ultima questione.
Sentenza › Sulla circostanza particolare relativa al trattamento più favorevole che sarebbe stato riservato ad imprese situate in altri Stati membri
punto 14
Le ricorrenti hanno sostenuto che l'esonero dagli importi compensativi monetari è stato ammesso, in condizioni analoghe e nello stesso periodo, dalle amministrazioni doganali di altri Stati membri. Ne deriverebbe, tra gli operatori economici interessati e le ricorrenti, una discriminazione che costituisce una circostanza particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Avendo la Commissione trascurato di tener conto di tale elemento, la sua decisione sarebbe viziata di illegittimità.
punto 15
Questo mezzo non può essere accolto. Risulta infatti dal fascicolo che l'interpretazione data dalle autorità doganali di due Stati membri non può essere opposta alla Commissione che, avendo ritenuto queste operazioni incompatibili con il diritto comunitario, ha chiesto la messa a disposizione delle risorse proprie corrispondenti e, non avendo ottenuto soddisfazione, ha avviato, nel luglio 1985, nei confronti degli Stati membri interessati, la procedura di cui all'art. 169 del trattato. Per il resto, non è stato dimostrato che la Commissione abbia dato il suo consenso ad esoneri dagli importi compensativi monetari a favore di operatori economici che si trovassero in situazioni simili a quella delle ricorrenti.
Sentenza › Sulla circostanza particolare relativa all'atteggiamento dei servizi doganali italiani e della Commissione
punto 16
Secondo le ricorrenti, costituiscono circostanze particolari, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, la decisione adottata dalle autorità italiane di non riscuotere nella fattispecie importi compensativi monetari e, successivamente, il loro diverso atteggiamento adottato su domanda della Commissione. Tale cambiamento di atteggiamento avrebbe indotto le ricorrenti a prestare una garanzia e le esporrebbe al rischio di dover sopportare l'onere di questi diritti. Inoltre, la Commissione stessa avrebbe esitato sull'atteggiamento da adottare e si sarebbe pronunziata solo tardivamente.
punto 17
Bisogna innanzitutto osservare che gli errori o mancanze eventuali delle autorità amministrative possono consentire l'applicazione della clausola generale di equità di cui all'art. 13, 1° comma, del regolamento n. 1430/79, solo quando questi errori o mancanze hanno fatto sopportare ad un operatore economico un onere finanziario che nessun rimedio giurisdizionale gli consente di contestare.
punto 18
Per quanto riguarda l'atteggiamento delle autorità doganali italiane, bisogna ricordare, innanzitutto, com'è stato già sopra rilevato, che le società ricorrenti dispongono della possibilità di impugnare dinanzi ai giudici italiani competenti una decisione delle autorità doganali che le assoggetti al pagamento degli importi compensativi monetari controversi o la decisione che impone loro di prestare una garanzia e possono così liberarsi da tale onere.
punto 19
Bisogna rilevare inoltre che il governo italiano, in data 12 ottobre 1983, ha domandato alla Commissione se fosse giustificato o no procedere nella fattispecie al recupero a posteriori degli importi compensativi monetari controversi, in considerazione del combinato disposto degli artt. 2 e 5, n. 2, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697. Queste norme consentono agli Stati membri di non recuperare l'importo dei diritti che, ingiustamente, non sono stati riscossi all'atto dell'importazione o dell'esportazione, quando tale mancata riscossione è imputabile ad un errore delle autorità nazionali competenti, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e purché quest'ultimo abbia, dal canto suo, agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni della regolamentazione vigente. Con decisione notificata alla Repubblica italiana in data 6 febbraio 1984, la Commissione ha ritenuto che le condizioni sopra menzionate non erano soddisfatte e che era quindi ingiustificato non procedere al recupero a posteriori degli importi compensativi monetari. Le società ricorrenti hanno riconosciuto, durante la discussione dinanzi alla Corte, di aver avuto una conoscenza completa di questa decisione al più tardi il giorno in cui hanno ricevuto la notifica della decisione impugnata, e si sono astenute dal chiederne l'annullamento.
punto 20
Da quanto sopra risulta che l'atteggiamento delle autorità italiane non impedisce alle società ricorrenti di far valere i loro diritti dinanzi ai giudici competenti per essere esonerate dagli importi compensativi controversi. Esso non può pertanto essere considerato come una circostanza particolare ai sensi dell'art. 13, 1o comma, del regolamento n. 1430/79.
punto 21
Per quanto riguarda poi le asserite esitazioni della Commissione, e senza che sia necessario esaminare se esse sarebbero tali da costituire una circostanza particolare ai sensi dell'art. 13, bisogna rilevare che, in ogni caso, le asserzioni delle ricorrenti sono inesatte in fatto. Dal fascicolo risulta, infatti, che le operazioni controverse di esportazione di grano duro da parte delle società ricorrenti si sono svolte dal 5 ottobre 1981 all'8 giugno 1982 e che, sin dalla fine di giugno 1982, i funzionari della Commissione, all'atto di una visita di controllo presso l'ufficio doganale competente, hanno chiesto alle predette autorità doganali di rivedere la loro posizione. Per il seguito, la Commissione ha sempre mantenuto la stessa interpretazione del diritto comunitario, come dimostrano il resoconto della riunione del comitato delle franchigie doganali in data 3 novembre 1982, la decisione della Commissione 6 febbraio 1984 sopra menzionata e la decisione impugnata 22 marzo 1985. Per il resto, le società ricorrenti non hanno dimostrato che prima di giugno 1982 l'atteggiamento della Commissione sia stato ambiguo ed abbia potuto essere causa di incertezza giuridica. I loro argomenti non possono quindi essere accolti.
Sentenza › Sulla circostanza particolare relativa al turbamento dei rapporti contrattuali e commerciali tra le ricorrenti e gli operatori economici ai quali esse hanno consegnato il grano duro
punto 22
Le ricorrenti hanno sostenuto, per la prima volta nel corso della trattazione orale, che l'equilibrio dei rapporti contrattuali che esse avevano istituito, all'atto dell'operazione controversa, con i loro partners commerciali è stato turbato. Infatti, sarebbe uso che l'importatore riversi all'esportatore gli importi compensativi monetari, nell'ipotesi di un'esportazione di grano duro dall'Italia verso uno Stato membro che applica anche importi compensativi monetari negativi. Ora, poiché l'operazione di esportazione di cui trattasi è stata effettuata a suo tempo senza pagamento di importi compensativi monetari da parte delle ricorrenti, queste ultime non avrebbero reclamato dall'importatore il versamento degli importi compensativi monetari relativi all'importazione e sarebbe oggi impossibile ottenere tale rimborso.
punto 23
Bisogna rilevare che questo addebito, come del resto l'argomento ad esso relativo, costituisce, come ha giustamente sostenuto la Commissione, un mezzo nuovo ai sensi dell'art. 42, § 2, 1° comma, del regolamento di procedura, sulla cui fondatezza la Commissione non è stata in grado di pronunziarsi. Poiché questo mezzo non si basa su nessun elemento di diritto o di fatto che sia emerso durante la fase scritta del procedimento, bisogna, in base alle norme sopra menzionate, considerarlo in ogni caso irricevibile.
punto 24
Da tutto quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza, nella fattispecie, di una circostanza particolare, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Di conseguenza, e anche se non si può addebitare loro alcuna negligenza nella fattispecie, i ricorsi devono essere respinti.
Sentenza › Sulle spese
punto 25
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti; le spese vanno quindi poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Firme
Galmot
Bosco
Everling
Joliét
Moitinho de Almeida
Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 12 marzo 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quinta sezione
Y. Galmot