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Sez. 4, Sentenza n. 1682 del 13/10/1970 Ud. (dep. 13/11/1970) Rv. 115699 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI -IN GENERE - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONCESSIONE D'UFFICIO DELLA PROVVISIONALE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115699-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI -IN GENERE - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONCESSIONE D'UFFICIO DELLA PROVVISIONALE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*

Non viola il principio del divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, d'ufficio, conceda la provvisionale quando condanni l'imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separata Sede. (V 104918, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)