diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 20485 del 06/10/2011 (Rv. 619287 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di pagamento dei compensi agli ausiliari - Impugnazione - Termine di venti giorni - Decorrenza - Comunicazione del cancelliere al beneficiario e alle parti - Necessità - Termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619287-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di spese di giustizia, il termine di venti giorni previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze degli ausiliari del giudice decorre dalla comunicazione, completa ed esaustiva, del provvedimento al beneficiario ed alle parti da parte del cancelliere; non è, invece, applicabile, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito in cancelleria del provvedimento, che presuppone si sia svolto un grado di giudizio a contraddittorio pieno, concluso con la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento a contenuto decisorio, evenienza esclusa nell'ipotesi in esame, in quanto il decreto di pagamento viene emesso sulla scorta della richiesta dell'ausiliario, senza che ne siano informate o coinvolte le parti del procedimento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)