Sez. 1 - , Ordinanza n. 9066 del 12/04/2018 (Rv. 648436 - 02)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA | Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA
In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, nel cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai proprietari a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)