REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/88 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1988 che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1076/78 e 1726/70
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/882, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 15;
considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 prevede attualmente un regime di quantitativi massimi garantiti, che tale regime prevede tra l'altro che, ove i quantitativi fissati per una varietà o un gruppo di varietà vengano superati, i relativi prezzi e premi devono essere ridotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 5 di detto regolamento; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di detto regime, soprattutto per quanto riguarda l'accertamento del quantitativo effettivamente prodotto in un determinato raccolto, il calcolo dell'eventuale riduzione dei prezzi e dei premi della concessione dell'anticipo e del pagamento dei prezzi e dei premi anteriormente all'accertamento della produzione effettiva;
considerando che l'accertamento del quantitativo effettivamente prodotto deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto; che, per consentire alla Commissione di disporre in tempo utile dei dati relativi alla produzione, è opportuno rivedere il calendario della comunicazione dei dati da parte degli Stati membri; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1076/78 della Commissione3;
considerando che, a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1791/865, il contratto di coltivazione deve indicare, fra l'altro, il prezzo d'acquisto; che per il calcolo di quest'ultimo occorre tener conto del prezzo d'obiettivo e del prezzo d'intervento; che tuttavia gli importi del prezzo d'obiettivo e del prezzo d'intervento possono subire una modifica per effetto dell'applicazione di disposizioni riguardanti i quantitativi massimi garantiti; che in tal caso è necessario ritoccare il prezzo d'acquisto;
considerando che il comitato di gestione per il tabacco non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto, provvede secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70 in base ai dati comunicati dagli Stati membri o in base ad altre fonti d'informazione, accerta per ogni raccolto nonché per ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco per cui sia stato fissato un quantitativo massimo garantito, il quantitativo effettivamente prodotto.
Art. 2
1.
Qualora per una varietà o un gruppo di varietà venga superato il quantitativo massimo garantito, ad ogni superamento dell'1 % di detto quantitativo corrisponde una riduzione dell'1 % del prezzo d'intervento e dei relativi premi.
Le riduzioni non possono tuttavia oltrepassare il 5 % per il raccolto 1988 e il 15 % per i raccolti 1989 e 1990.
2. Ai fini del calcolo del prezzo d'intervento derivato, la riduzione non incide sulle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70.
3. Il prezzo d'obiettivo viene corretto mediante applicazione di un importo pari all'importo della riduzione del premio.
4. In caso d'applicazione dei paragrafi precedenti, la Commissione determina oltre alla produzione effettiva, i prezzi e i premi da pagare per il raccolto in questione.
Art. 3
1. Anteriormente all'accertamento della produzione effettiva di cui all'articolo 1, i prezzi d'intervento e i premi possono essere pagati soltanto a concorrenza del 95 % - per il raccolto 1988 - e dell'85 % per i raccolti 1989 e 1990 - degli importi fissati per il raccolto in questione. Tuttavia, a scelta dello Stato membro interessato, detti prezzi e premi possono essere pagati a concorrenza del 100 %, qualora venga costituita una cauzione pari rispettivamente al 5 % per il raccolto 1988 e al 15 % per i raccolti 1989 e 1990.
2. Il pagamento dell'eventuale saldo residuo, lo svincolo della cauzione o l'incameramento della stessa hanno luogo dopo l'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, del quantitativo effettivamente prodotto. Se del caso, si applica il disposto dell'articolo 4, secondo comma.
Art. 4
Qualora venga presentata domanda di anticipo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e se non è stata ancora accertata la produzione effettiva per una varietà o un gruppo di varietà, a scelta dello Stato membro interessato:
— nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), la cauzione viene maggiorata del 5 %, o l'anticipo viene diminuito del 5 % per il raccolto 1988; per i raccolti 1989 e 1990 tale aliquota è del 15 %;
— nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), viene costituita una cauzione pari al 5 % del premio per il raccolto 1988 ed al 15 % del premio per i raccolti 1989 e 1990, oppure l'anticipo viene diminuito del 5 % per il raccolto 1988 e del 15 % per i raccolti 1989 e 1990;
— la parte di cauzione di cui al primo trattino del comma precedente e la cauzione di cui al secondo trattino dello stesso comma vengono svincolate,
— la differenza tra gli importi degli anticipi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e gli importi effettivamente anticipati, e versata integralmente se il quantitativo massimo garantito non è superato e, nel caso contrario, per la differenza espressa in punti percentuali tra il massimale di riduzione dei prezzi e dei premi fissato per il raccolto in questione e il superamento del quantitativo massimo garantito.
dopo l'accertamento del quantitativo effettivamente prodotto:
Art. 5
La tabella di cui al punto B) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1076/78 è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato del presente regolamento.
Art. 6
All'articolo 2 ter, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1726/70 è aggiunto il comma seguente:
«Gli importi del prezzo d'obiettivo e del prezzo d'intervento sopra citati sono quelli che risultano dall'applicazione, se del caso, delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70.»
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente