Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007 (Rv. 599161 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Locazione - Immobili danneggiati da evento sismico - Impossibilità di godere degli stessi per l'uso convenuto - Difetto di normativa speciale relativa allo specifico evento sismico - Disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE
In caso di impossibilità, determinata da evento sismico, di godere degli immobili locati e di utilizzarli per l'uso (nella specie, scuola pubblica) cui gli stessi erano adibiti, tanto da essere oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilità, qualora non sia stata emanata in relazione al predetto evento una specifica disciplina legislativa volta a regolare le vicende dei contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili rimasti danneggiati, occorre far riferimento alla disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 cod. civ., quale rimedio all'alterazione del c.d. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta, comportante l'automatica risoluzione"ex lege" del contratto, con conseguente liberazione del debitore dall'obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)