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Sez. L, Sentenza n. 2211 del 22/07/1974 (Rv. 370584 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENZA GIUSTA CAUSA - RIASSUNZIONE DEL DIPENDENTE O CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO - ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA DEL DATORE DI LAVORO - OPZIONE PER LA RIASSUNZIONE - MANCATO RIPRISTINO DEL RAPPORTO PER FATTO IMPUTABILE AL LAVORATORE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370584-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENZA GIUSTA CAUSA - RIASSUNZIONE DEL DIPENDENTE O CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO - ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA DEL DATORE DI LAVORO - OPZIONE PER LA RIASSUNZIONE - MANCATO RIPRISTINO DEL RAPPORTO PER FATTO IMPUTABILE AL LAVORATORE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - FATTISPECIE.*

L'obbligazione alternativa prevista dall'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604 di riassumere il dipendente ingiustamente licenziato ovvero di corrispondergli un indennizzo, trasformandosi in obbligazione semplice nel caso che il datore di lavoro abbia optato per la riassunzione, si estingue se il ripristino del rapporto illegittimamente interrotto con il licenziamento non avviene per fatto imputabile al lavoratore. (nella specie, secondo l'accertamento non censurato dei giudici del merito, il lavoratore, avendo trovato occupazione presso altra impresa, aveva artificiosamente simulato la volonta di riprendere servizio, e si era dimesso dopo brevissimo tempo per pretestuosi motivi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)