Sez. 2, Sentenza n. 4982 del 24/08/1981 (Rv. 415760 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, per cui esse non possono mai considerarsi come anticipazione della decisione definitiva, ben potendo essere modificate o revocate, esplicitamente o implicitamente, nel corso del procedimento ovvero in Sede di decisione. (V. 3207/80, mass. N. 407001; (V. 1696/78, mass. N. 391111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)