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Sez. 1, Sentenza n. 5061 del 07/09/1988 (Rv. 459852 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RAVVEDIMENTO DEL GENITORE - ESCLUSIONE DELLO STATO DI ABBANDONO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459852-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RAVVEDIMENTO DEL GENITORE - ESCLUSIONE DELLO STATO DI ABBANDONO - CONDIZIONI.*

Nel giudizio d'opposizione avverso la dichiarazione dello stato d'adottabilità di minore, il ravvedimento del genitore può assumere Rilevanza, al fine di escludere la situazione d'abbandono, solo ove presenti caratteri di serietà e credibilità, sì da evidenziare una concreta disponibilità ed attitudine ad assicurare al figlio la necessaria assistenza morale e materiale. (nella specie, si trattava di un neonato, che la madre, nubile e minorenne, aveva lasciato, subito dopo il parto, in un cassonetto per rifiuti. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente respinta l'opposizione della madre, considerando che i giudici del merito non si erano limitati a rilevare la gravità di quell'atto, ma avevano pure valutato i successivi buoni propositi della madre, escludendo però che la stessa, anche per ragioni d'instabilità psichica, fosse in grado di offrire al figlio un'assistenza adeguata). (V 3296/83, mass n 428186).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)