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Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 14/12/1971 (Rv. 355366 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355366-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO.*

Il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare in una esatta disciplina giuridica i fatti ed i rapporti sottoposti al suo esame avendo riguardo alle circostanze dedotte e ritualmente acquisite o comunque concordemente affermate ed incensurabilmente ritenute con giudizio di fatto sorretto da adeguata e corretta motivazione. (V 2448'70, mass n 348704).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)