Sez. U, Sentenza n. 12665 del 22/12/1993 (Rv. 484812 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio Superiore della Magistratura (sezione disciplinare) | Veste di parte nel procedimento di impugnazione dei propri provvedimenti davanti alle S.U. della Corte di Cassazione - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di notificazione del ricorso al Consiglio - Insussistenza.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio Superiore della Magistratura (sezione disciplinare)
In materia di provvedimenti disciplinari a carico di magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura, quale organo giurisdizionale competente per la pronuncia dei provvedimenti stessi, non può assumere veste di parte nel procedimento di impugnazione di questi davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione e, pertanto, ad esso non deve essere notificato il relativo ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)