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Sez. L, Sentenza n. 9570 del 09/05/2005 (Rv. 581168 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per esorbitanti assenze del lavoratore - Immutazione da parte del giudice dell'originario titolo del recesso in quello fondato sul superamento del periodo di comporto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581168-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, non dà luogo ad un'illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversità di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto delle esorbitanti assenze del lavoratore, che, originariamente poste a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, siano poi invece ritenute rilevanti ai fini del recesso, ex art. 2110 cod. civ., per superamento del periodo di comporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)