Sez. 1, Sentenza n. 327 del 28/02/1968 Ud. (dep. 01/06/1968) Rv. 108087 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVE - INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN ORGANO - GRADO DELLA DEBILITAZIONE O PREESISTENZA DI ESSA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVE - INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN ORGANO - GRADO DELLA DEBILITAZIONE O PREESISTENZA DI ESSA - IRRILEVANZA.*
Si ha indebolimento permanente di un organo ogni qual volta questo, in dipendenza del fatto lesivo, resta menomato nella sua funzionalita. Il maggiore o minore grado dello indebolimento e irrilevante basta che si tratti di una diminuzione apprezzabile della funzionalita stessa. Neppure e rilevante il fatto che l'organo fosse gia in precedenza indebolito, dato che una ulteriore debilitazione costituisce pur sempre, rispetto alla situazione preesistente, una minorazione della efficienza dell'organo. (Conf.103861, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)