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Sez. 6, Sentenza n. 620 del 29/04/1967 Ud. (dep. 01/08/1967) Rv. 105136 - 01

REATO - REATO DI PERICOLO O DI DANNO - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - REATO DI PERICOLO - ESTREMI - FATTISPECIE*
Stato
decisa il 1967-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105136-01

REATO - REATO DI PERICOLO O DI DANNO - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - REATO DI PERICOLO - ESTREMI - FATTISPECIE*

L'ipotesi criminosa configurata nell'art 324 cod pen tutela l'interesse al normale funzionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione, vietandosi al pubblico ufficiale di servirsi dell'ufficio per il conseguimento di un fine privato, ancorche compatibile con quello pubblico, e si realizza ogni qual volta l'interesse privato (sia esso proprio o personale del pubblico ufficiale, soggetto attivo del reato, o di terzi) si estrinsechi in una concreta attivita del pubblico ufficiale diretta alla realizzazione dell'interesse medesimo. Trattasi di reato di pericolo che prescinde dal verificarsi o meno di un danno alla pubblica amministrazione, perche la ragione della incriminazione non risiede nel risultato che consegue alla ingerenza del pubblico ufficiale nell'atto di ufficio bensi nella ingerenza stessa da parte del pubblico ufficiale che sfrutti la sua privilegiata posizione per fini privati. L'ingegnere dirigente della Sezione urbanistica di un comune, il quale appresti per conto di un privato, che gli conferisce anche l'incarico della direzione dei lavori, un progetto per la costruzione di un edificio su di un'area vincolata e poi, nello svolgimento della pratica amministrativa per il rilascio della licenza, esprima i pareri favorevoli della Sezione urbanistica e della Sezione edilizia, mette a servizio dell'interesse privato il pubblico ufficio violando in tal modo l'art 324 cod pen. (prima parte; sugli estremi del reato, anche in relazione a particolari fattispecie, V 103884, 104627, 104949, anno 1967; 101137, 102501, anno 1966; seconda parte, per la natura di reato di pericolo, Conf 103885, anno 1967; 101137, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)