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Sez. 5, Sentenza n. 20795 del 14/10/2016 (Rv. 641303 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Fascicolo di ufficio della fase di merito - Richiesta di trasmissione - Mancata trasmissione da parte della segreteria della commissione tributaria regionale - Conseguenze - Fondamento..
Stato
decisa il 2016-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641303-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di una commissione tributaria regionale, la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio, dovuta alla sua erronea distruzione per scarto d'archivio, non può pregiudicare sul piano probatorio il contribuente che ne abbia fatto rituale istanza, ricadendo la perdita di un elemento di prova determinante sulla parte del giudizio a cui è addebitabile e, quindi, sull'Amministrazione finanziaria, atteso che le segreterie delle commissioni tributarie dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto provata l'elezione di domicilio del ricorrente nel giudizio di primo grado, circostanza, peraltro, non specificamente contestata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)