Sez. 5, Sentenza n. 18655 del 23/09/2016 (Rv. 641124 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Aree edificabili - Nozione - Art. 36 del d.l. n. 223 del 2006 - Qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune - Sufficienza - Portata generale e retroattiva della disposizione di interpretazione autentica.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema d'imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita, al momento dell'apertura della successione, nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, sicché si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 CORTE COST., Legge 17/12/1987 num. 880 art. 8, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)