Sez. T, Sentenza n. 3259 del 13/02/2026 (Rv. 678084-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, TUIR - Tardivo pagamento della prima rata - Decadenza dall'opzione-Ravvedimento operoso - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella formulazione vigente ratione temporis, il tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dall'opzione, senza che possa trovare applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, non essendosi perfezionata la fattispecie secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 1, comma 4, del d.m. n. 188 del 2008, cui rinvia l'art. 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007 per l'adozione delle disposizioni attuative relative all'esercizio e agli effetti dell'opzione.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 47 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 25/07/2008 num. 188 art. 1 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)